DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE (2006)
DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA
STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE (2006)
PROT. DECRETI
76/360/06
Tra le più antiche forme associative laicali particolare rilievo hanno avuto nella storia le Confraternite, soprattutto quelle dedicate al culto del Santissimo Sacramento e della Beata Vergine Maria.
Le Confraternite sono Associazioni Pubbliche di Fedeli erette dall’autorità del Vescovo Diocesano e soggette alla sua cura e vigilanza, a norma del can. 312 §1 n.3 del C.J.C.
Dovendo ora offrire indicazioni chiare in merito alla vita associativa delle Confraternite della Diocesi, al fine di procedere alla effettiva costituzione di quelle nate di recente o riconoscimento di quelle di più antica data, a norma del can. 314;
Considerate le favorevoli informazioni assunte nella Visita Pastorale sulla vita e le attività svolte dalle Confraternite dall’origine al presente, in pieno accordo con le rispettive Parrocchie presso le quali esse hanno la propria sede; In virtù dell’autorità ordinaria, con il presente
DECRETO
Promulgo lo Statuto Diocesano delle Confraternite, che è composto da 15 Articoli e forma parte integrante del presente Decreto, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, riservando al Vescovo Diocesano ogni altra necessaria approvazione di successive modifiche in tutto o in parte, a norma del Can. 314 del C.J.C.
Dispongo anche che tutte le Confraternite della Diocesi accolgano il nuovo Statuto con atto formale, al fine di ottenere il Decreto di riconoscimento canonico a norma del can. 312 §2., e presentino quanto prima al Vescovo Diocesano il proprio Regolamento interno, redatto conformemente allo spirito dello Statuto, chiedendone l’approvazione.
Con la Benedizione del Signore.
Dato a Roma - La Storta, il giorno 30 del mese di novembre A.D. 2006, Festa dell’Apostolo Sant’Andrea.
GINO REALI, VESCOVO
DON ROBERTO LEONI
CANCELLIERE VESCOVILE
Art. 1
La Confraternita è un’Associazione Pubblica di Fedeli eretta legittimamente dal Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Porto – Santa Rufina e dotata di personalità giuridica propria, a norma del can. 313 del C.J.C.
Art. 2
§ 1.
La Confraternita persegue i seguenti scopi associativi:
a. costituire un gruppo ecclesiale vivo, che aiuti i sodali nella compiuta realizzazione della propria formazione umana e vocazione cristiana attraverso un’intensa vita spirituale e un’efficace operosità
apostolica;
b. promuovere iniziative per la formazione permanente in campo religioso dei propri membri, nonché altre iniziative collaterali a sostegno della formazione religiosa;
c. offrire una fattiva collaborazione nell’ambito della Parrocchia e della Diocesi, per sostenere in essa le manifestazioni del culto pubblico e della religiosità popolare;
d. promuovere iniziative di carattere religioso, spirituale, educativo, culturale, assistenziale, di soccorso e di accoglienza, in forme varie e sempre in accordo con le necessità parrocchiali e diocesane.
§ 2.
La Confraternita si propone di mantenere fiorenti i rapporti di comunione con la Parrocchia presso la quale ha la propria sede, con le altre realtà associative affini, e di coltivarli e promuoverli in spirito di fraternità e di collaborazione.
Art. 3
Alla Confraternita possono aderire in modo pieno, assumendo la qualifica di Confratelli effettivi o quella di Confratelli onorari, tutti i fedeli maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dal can. 316 §1 del C.J.C., che vogliano partecipare in qualche modo alle attività della medesima ed intendano cooperare, secondo le loro possibilità, alle sue finalità.
Art. 4
§ 1.
Sono Confratelli effettivi coloro che ne fanno richiesta scritta e sono accolti come tali, tramite atto formale, dal Priore della Confraternita, il quale deve avere il consenso del Consiglio Direttivo. Essi si impegnano a partecipare alla vita della Confraternita e a sostenerne le attività, versando una quota
associativa annuale, da determinarsi dal Consiglio Direttivo.
§ 2.
Sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo ed ascritti quali Confratelli onorari coloro che affiancano la vita della Confraternita e collaborano in via continuativa alle sue attività.
Art. 5
§ 1.
I Confratelli si impegnano a condurre una buona vita cristiana, e ad adoperarsi con spirito di apostolato nell’attività della Confraternita.
§ 2.
La vita cristiana e l’impegno apostolico sono alimentati dalla frequenza ai Sacramenti, dalla lettura e dalla meditazione comunitaria della Sacra Scrittura, dalla recita frequente della Liturgia delle Ore, nonché dalle riunioni mensili a carattere formativo ed organizzativo.
Art. 6
§ 1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni pubbliche di fedeli (can. 316 §2 del C.J.C.), un Confratello effettivo perde la sua qualifica:
1o
per rinuncia espressa: formale - da presentare per iscritto al Priore - o implicita (di fatto), con comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa da più di un anno;
per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, praemissa monitione senza esito positivo, nei seguenti casi:
a. grave turbamento dell’armonia della vita associativa;
b. grave e comprovata violazione di norme statutarie o disciplinari canoniche;
c. comportamenti gravemente riprovevoli sotto il profilo morale o dottrinale (can. 316 del C.J.C.).
§ 2. L’inizio da parte del Consiglio Direttivo di qualunque procedimento di verifica che potrebbe portare all’esclusione nei casi sopra contemplati deve essere comunicato all’interessato per iscritto entro dieci giorni dalla decisione.
§ 3. I Confratelli onorari perdono la loro qualità per rinuncia, o per deliberazione senza formalità - comunicata all’interessato da parte del Consiglio Direttivo - nei casi di cui al §1 del presente articolo.
§ 4. La dimissione dei Confratelli avviene con atto formale del Priore. Il Confratello effettivo dimesso può ricorrere entro un mese dalla notifica dell’atto di dimissione al Vescovo Diocesano, a norma del can. 316 §2 del C.J.C.
§ 5. Chi esce dalla Confraternita, sia che questo avvenga per volontaria deliberazione o per legittima esclusione, non può pretendere nulla, a nessun titolo, per i beni eventualmente conferiti o i servizi eventualmente prestati alla stessa.
§ 6. Nel dimettere un Confratello si abbia particolare cura di salvaguardare i suoi diritti fondamentali e la sua buona fama, oltre che quella della Confraternita, in spirito di autentica carità.
Art. 7
§ 1. Gli organi della Confraternita sono:
a.
l’Assemblea dei Confratelli
b.
il Consiglio Direttivo
c.
il Priore
§ 2. Gli Officiali sono: il Segretario e il Cassiere.
Art. 8
§ 1.
Il Priore è il rappresentante della Confraternita, ed è coadiuvato da un Segretario con funzioni anche di Vicepresidente. Al Priore spetta il coordinamento della vita e dell’attività della Confraternita, oltre che la
direzione dell’ordinaria amministrazione.
In caso di assenza, inabilità temporanea o di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Segretario.
§ 2.
Il Priore viene eletto dall’Assemblea dei Confratelli effettivi, e deve essere confermato dal Vescovo Diocesano, al quale la Confraternita è soggetta a norma del diritto (can. 315 del C.J.C.).
§ 3.
Il Priore resta in carica cinque anni e può essere confermato per altri due mandati consecutivi.
Art. 9
§ 1. Il Segretario e il Cassiere vengono designati dal Priore, udito il parere dell’Assistente Ecclesiastico. Il loro mandato è quinquennale, ma per gravi motivi può essere revocato dal Priore.
§ 2. La Confraternita deve presentare all’approvazione dell’Ufficio Economato della Diocesi il bilancio consuntivo di ogni anno.
Art. 10
L’Assistente Ecclesiastico della Confraternita è il Parroco, a meno che particolari circostanze di tempo e di luogo non suggeriscano diversamente; nel qual caso, il Vescovo indicherà un sacerdote di propria fiducia (can. 317 §1 del C.J.C.).
Art. 11
§ 1.
Il Priore, il Segretario ed il Cassiere, insieme con l’Assistente Ecclesiastico e con i Consiglieri (tre membri eletti dall’Assemblea dei Confratelli effettivi), costituiscono il Consiglio Direttivo, che comincia il proprio mandato dall’approvazione del Vescovo Diocesano, e rimane in carica per un
quinquennio.
§ 2.
Il Priore, il Segretario e il Cassiere possono essere rimossi per giusta causa dal Vescovo Diocesano (can. 318 §2 del C.J.C.).
§ 3.
Il Consiglio Direttivo collabora con il Priore nel raggiungimento degli scopi statutari e per l’ordinato governo della Confraternita.
§ 4.
Il Priore convoca il Consiglio Direttivo, dandone mandato al Segretario, almeno una volta ogni tre mesi, e comunque in occasione di ogni decisione di rilievo per la vita della Confraternita. Il Consiglio Direttivo, in caso di votazione, delibera a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità, la dirime il voto del Priore.
§ 5.
Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di amministrazione straordinaria della Confraternita, soggetti alle autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente. Se detto Consiglio, per qualunque causa, mancasse ai suoi obblighi o fosse impedito ad operare, il Vescovo designerà un Commissario straordinario (can. 318 §1 del C.J.C.), con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con obbligo di rendiconto solo al medesimo Vescovo.
§ 6.
Il Consiglio Direttivo esamina annualmente, al termine dell’anno associativo - che va dal 1o agosto al 31 luglio - una relazione redatta dal Priore sull’attività apostolica svolta dalla Confraternita; nella medesima sede approva anche il rendiconto finanziario (bilancio consuntivo), presentato dal Cassiere.
Art. 12
§ 1.
L’Assemblea Generale, composta dai Confratelli effettivi, deve essere convocata dal Priore al termine dell’anno associativo, prima della pausa estiva per l’approvazione del rendiconto.
§ 2. Viene poi convocata in seduta straordinaria dal Priore - previa consultazione del Consiglio Direttivo - quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi.
§ 3.
Il Priore convoca l’Assemblea dando mandato al Segretario di
comunicare per tempo ai Confratelli l’ordine del giorno e la data della
convocazione.
Art. 13
§ 1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.
§ 2. Per modificare il Regolamento interno della Confraternita si richiede il voto favorevole di due terzi dei Confratelli. La delibera deve essere poi sottoposta all’approvazione del Vescovo Diocesano.
Art. 14
§ 1. Il patrimonio della Confraternita - che non ha fine di lucro - è costituito dalle quote annuali dei Confratelli, dai ricavati delle attività associative nonché da oblazioni, donazioni e legati.
§ 2. I beni della Confraternita, a norma del can. 1257 §1 del C.J.C., sono da considerarsi a tutti gli effetti beni ecclesiastici, e come tali soggetti ai controlli previsti dalla normativa canonica.
§ 3. Tutte le prestazioni dei Confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. Essi possono chiedere il rimborso delle spese effettive fatte per conto della Confraternita ed in ragione del loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Priore o dal Cassiere.
§ 4.
In caso di estinzione, il patrimonio della Confraternita sarà corrisposto alla Diocesi di Porto – Santa Rufina.
Art. 15
§ 1. Oltre a quanto determinato specificamente negli articoli precedenti, la Confraternita è soggetta alla vigilanza del Vescovo Diocesano secondo quanto previsto dal diritto comune ed in particolare a norma dei cann. 305 e 319 del C.J.C. La Confraternita deve far riferimento al Vescovo Diocesano per dirimere le questioni di carattere disciplinare o di interpretazione della norma.
§ 2. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni Pubbliche di Fedeli e, in quanto compatibili, le Leggi dello Stato Italiano in materia di Associazioni di carattere religioso e di Enti ecclesiastici.
Dato a Roma - La Storta, il giorno 30 del mese di novembre A.D. 2006.,
Festa dell’Apostolo Sant’Andrea.
GINO REALI, VESCOVO
DON ROBERTO LEONI
CANCELLIERE VESCOVILE
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